Roma, 8 settembre 2005
Prot. 18870 /TLP
Alle Direzioni Aeroportuali
Loro Indirizzi
Alla Direzione Centrale Operazioni
Sede
p.c. Direzione Centrale Regolazione Tecnica
Sede
Oggetto: Decreto del Ministero dell’Interno del 15 agosto 2005. Misure di controllo preventivo del volo da diporto o sportivo ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155.
Allegati: Modulo per la richiesta alla Questura del nulla osta per
attività di volo.
In attuazione al Decreto del Ministero degli interni del 15 agosto 2005, come in oggetto, di seguito si indicano gli adempimenti su cui le Direzioni Aeroportuali vorranno attentamente vigilare per esatto riscontro.
1) Per poter essere ammessi agli addestramenti pratici finalizzati al conseguimento delle Licenze di:
Licenza di pilota privato velivolo o elicottero;
Licenza integrata di pilota commerciale velivolo o elicottero;
Licenza integrata di pilota di linea di velivolo o elicottero;
Licenza di pilota di autogiro;
Licenza di pilota di aliante;
Licenza di pilota di pallone libero;
Licenza di pilota di dirigibile;
Licenza di paracadutista;
l’aspirante al conseguimento della Licenza dovrà ottenere dalla Questura di residenza il nulla osta per attività di volo. La richiesta deve essere fatta con il modulo che si allega per riferimento.
2) E’ fatto obbligo alle scuole che impartiscono l’addestramento pratico per il conseguimento delle Licenze di volo citate, di acquisire dagli allievi il nulla osta della Questura prima di poterne iniziare l’addestramento in volo.
3) Copia del nulla osta della Questura deve essere conservato per cinque anni nella cartella personale dell’addestrando, per consentire eventuali riscontri da parte del personale ispettivo dell’ENAC.
4) Le Direzioni Aeroportuali vorranno trasmettere la presente, a tutte le scuole di volo ( FTO, OR, Paracadutismo) che operano nel territorio di rispettiva competenza, facendosi rilasciare attestazione di presa d’atto.
5) La presente disposizione trova applicazione nei confronti di tutti coloro che hanno iniziato l’addestramento pratico dopo il 15 agosto 2005.
Il seguente criterio è applicabile:
a) coloro che hanno già iniziato l’addestramento possono continuarlo purchè ottengano il nulla osta inderogabilmente entro 15 giorni;
b) coloro che devono iniziare l’addestramento dovranno attendere il nulla osta.
Il Direttore
C.te Dario Romagnoli
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