RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI VOLO
(art. 9 D.L. 27.7.2005, n.144 convertito in legge 31.7.2005, n.155)
ALLA QUESTURA DI _____________________________________________________________________
Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome____________________________________ nome ____________________________________________
data di nascita _ _ _ _ _ _ _ _
comune di nascita__________________________________________ provincia o nazione__________________
residenza_________________________________via/piazza__________________________________
n° civico _______tel.________________________domicilio_____________________________________________
cod. fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chiede :
Il nulla osta per l’ammissione all’ attività di addestramento pratico ai fini del rilascio____________________________
___________________________________________________________________________________________________
(specificare il titolo di abilitazione al volo di specifico interesse)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI
OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA,
APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN
CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.
Data_______________________
___________________________________________
Il DICHIARANTE
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*
IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L’ISTANZA È
STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL
DOCUMENTO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE
ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE
DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.
AVVERTENZE
ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL
RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO
DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO.
AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ
CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.
N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ SOTTOPOSTA AD
IMPOSTA DI BOLLO.
TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI
CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI
FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o
di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali
sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione.
ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere
autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è
sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni
del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
ART.43: - Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o
non dà affidamento di non abusare delle armi.
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* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
dell’art.11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. La stessa
sentenza, in applicazione dell’art.27, L.11 marzo 1953, n.87, ha dichiarato l’illegittimità anche dell’art.43, secondo comma, dello stesso T.U.,
nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell’interessato.
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