Associazione Istruttori di Paracadutismo

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09/9/2010 05:07 am
 
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Statuto dell'associazione

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI PARACADUTISMO (A.I.P.)

TITOLO PRIMO

DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1   E’ costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, una Associazione Sportiva denominata: “ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI PARACADUTISMO”.

1.2   La sigla dell’Associazione è: “A.I.P.”

Art. 2 - SEDE

2.1   La sede sociale viene stabilita in Italia dall’Assemblea degli Associati riunita in sessione ordinaria, ogni due anni.

2.2   Potranno essere istituite o soppresse, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi secondarie o sezioni, sia in Italia che all’estero.

Art. 3 - DURATA

3.1   La durata dell’Associazione è indeterminata.

3.2   L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’Assemblea degli Associati.

Art. 4 - SCOPO SOCIALE

4.1   L’Associazione non ha scopo di lucro; è apartitica, apolitica ed aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

4.2 Ha per scopo:

a)     il patrocinio degli Associati e la tutela dei loro interessi;

b)    l’approfondimento degli studi e delle tecniche nel campo didattico e sportivo, sia agonistico che non agonistico;

c)     la verifica e l’incremento delle condizioni di sicurezza nella pratica del paracadutismo fin dalle fasi addestrative;

d)    la redazione di proposte di aggiornamento alle normative da inoltrare agli Enti competenti, con la disponibilità di una qualificata e concreta collaborazione;

e)     la promozione di aggiornamenti professionali, avvalendosi anche di eventuali collegamenti con organismi esteri equivalenti o similari;

f)      l’arricchimento delle capacità didattiche degli Associati, attraverso una periodica informazione tendente anche alla standardizzazione delle modalità operative.

Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

5.1   L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, ed in particolare, a titolo esemplificativo, potrà:

a)     intraprendere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;

b)    patrocinare, promuovere, organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;

c)     patrocinare, promuovere, organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive riservati o meno ai propri Associati;

d)    pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la pubblicazione, la riproduzione e la diffusione di propri volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto sociale;

e)     realizzare e diffondere propri audiovisivi, fotografie, gadgets ed ogni altro oggetto o supporto necessario al perseguimento dello scopo sociale, curandone la distribuzione sia in proprio che tramite altri soggetti;

f)      realizzare ed utilizzare siti Internet  e qualsiasi altro strumento multimediale.

5.2   L’Associazione potrà inoltre strutturarsi in settori di attività sportiva disciplinati da specifici Regolamenti organici.

5.3   L’Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sportiva o Sociale cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto.

TITOLO SECONDO

DEGLI ASSOCIATI

Art. 6 - ASSOCIATI

6.1   Possono essere Associati dell’Associazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione, ne condividano ed accettino lo scopo e le modalità di attuazione, ne rispettino lo Statuto e gli eventuali Regolamenti e partecipino alla vita associativa portando con continuità il loro contributo personale, tecnico, culturale ed economico.

6.2   Gli Associati, in numero indeterminato, possono essere ammessi qualora siano:

a)     istruttori di paracadutismo titolari di qualifica di Istruttore di Paracadutismo (I.P.), riconosciuta dal Ministero dei Trasporti ed in esercizio;

b)    paracadutisti titolari di Certificazione Speciale (C.S.) Pilota Tandem (P.T.) o Accelerated Free Fall (A.F.F.) in esercizio, anche se non in possesso dell’abilitazione di I.P. di cui al precedente punto a);

c)     direttori di Scuola di Paracadutismo (S.P.) che siano in possesso dell’abilitazione di I.P. in esercizio, di cui al precedente punto a);

d)    titolari di qualifica di I.P. non più in esercizio per raggiunti limiti di età, che siano stati Associati gli ultimi tre anni precedenti il suddetto limite.

Art. 7 - AMMISSIONE

7.1   Chi desidera divenire Associato deve:

a)     presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte la modulistica appositamente predisposta;

b)    accettare ed impegnarsi a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti dell’Associazione;

c)     impegnarsi a prestare la propria opera, collaborazione e competenza per il conseguimento dello scopo sociale;

d)    versare la quota associativa prevista per l’anno sociale in corso.

7.2   Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, dopo accertata l’esistenza dei requisiti prescritti, dandone immediata comunicazione all’interessato.

7.3   La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Art. 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

8.1   La qualità di Associato dà diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e dei vantaggi derivanti dall’appartenenza ad essa; espressamente si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8.2   Ogni Associato che abbia raggiunto la maggiore età esercita il diritto di voto, in particolare per:

a)     l’approvazione e le modificazioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti;

b)    l’elezione degli Organi direttivi dell’Associazione.

8.3   Ogni Associato può esprimere un solo voto.

8.4   Ogni Associato ha diritto di prendere visione dei Libri Sociali.

Art. 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1   Ogni Associato ha il dovere di:

a)     rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti dell’Associazione;

b)    comportarsi nella pratica dell’attività sportiva e didattica secondo le disposizioni emanate dall’Associazione;

c)     difendere in campo sportivo e nella vita civile il buon nome dell’Associazione;

d)    osservare le regole dettate dagli Enti cui l’Associazione eventualmente aderisce od è affiliata.

Art. 10 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

10.1 Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per:

a)     dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo; chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio;

b)    morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

c)     perdita dei requisiti previsti per l’ammissione;

d)    ripetute violazioni del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti dell’Associazione;

e)     aver commesso azioni disonorevoli entro o fuori dall’Associazione o che ne compromettano il buon nome  o che costituiscano ostacolo al buon funzionamento dell’Associazione stessa.

10.2 Nei casi sub b) e c) il Consiglio Direttivo accerta il verificarsi della condizione e, dopo aver invitato l’Associato a regolarizzare la sua posizione, in caso di inazione o impossibilità, ne pronuncia la decadenza.

10.3 Nei casi sub d) ed e), valutata la gravità dei comportamenti tenuti, possono essere presi i provvedimenti di cui al successivo articolo 11.

Art. 11 - SANZIONI

11.1 Nei confronti degli Associati possono essere presi i seguenti provvedimenti:

a)     richiamo verbale da parte del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo;

b)    censura scritta da parte del Consiglio Direttivo;

c)     sospensione dalle attività dell’Associazione per un periodo non superiore ad un anno, deliberata da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, a scrutinio segreto;

d)    esclusione dall’Associazione, deliberata da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti, a scrutinio segreto.

11.2 Le violazioni che prevedono i provvedimenti sub b), c) e d) dovranno essere contestate per iscritto.

L’associato ha cinque giorni di tempo - o comunque il maggior tempo previsto dalle normative vigenti - dal ricevimento delle contestazioni per presentare le proprie controdeduzioni; in mancanza, o qualora vengano giudicate insufficienti, potranno essere presi i provvedimenti di cui al precedente punto 11.1.

Art. 12 - COMUNICAZIONI

12.1 Le comunicazioni sociali saranno validamente effettuate quando indirizzate all’indirizzo risultante dal Libro Soci.

TITOLO TERZO

DEL PATRIMONIO

Art. 13 - PATRIMONIO

13.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)     dalle quote associative;

b)    dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, da Enti Locali Territoriali e da altri enti pubblici e/o privati;

c)     da entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni e atti di liberalità;

d)    dai proventi derivanti dalle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione.

13.2 Le entrate di cui sopra devono essere depositate presso le Poste oppure presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo, su un conto intestato al Presidente.

Art. 14 - QUOTE

14.1 La quota associativa annuale deve essere versata nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

14.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 15 - ESERCIZIO SOCIALE

15.1 L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 16 - RENDICONTO

16.1 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario, previo esatto inventario, entrambi da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

16.2 Il rendiconto e l’inventario debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea.

16.3 Durante la sua vita l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

TITOLO QUARTO

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 17 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

17.1 Sono organi dell’Associazione:

a)     l’Assemblea Generale degli Associati;

b)    il Presidente;

c)     il Consiglio Direttivo;

d)    la Giunta Esecutiva;

e)     il Collegio dei Sindaci Revisori;

f)      il Collegio dei Probiviri.

17.2 Nessuna carica è retribuita; il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - ASSEMBLEA GENERALE

18.1 L’Assemblea Generale degli Associati è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione; essa regola la vita associativa ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

18.2 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

a)    ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;

b)    per discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;

c)    per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;

d)    per la determinazione della sede sociale;

e)    per deliberare, nei limiti del presente Statuto, sull’indirizzo generale delle attività e della gestione dell’Associazione ed in genere per la trattazione di  tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale che sono di sua competenza  e che sono stati posti all'ordine del giorno.

18.3 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e, oltre alle altre competenze riservatele dal presente Statuto, delibera in merito a:

a)     approvazione di eventuali Regolamenti interni;

b)    adesione o affiliazione ad altri Enti (Associazioni, Federazioni, Comitati, ecc.);

c)     adesione o affiliazioni di altri Enti all’Associazione.

18.3 L'Assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Art. 19 - CONVOCAZIONE

19.1 Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.

19.2 L’Assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Associati, oppure dal Collegio Sindacale, e sia in tale domanda indicato l’elenco degli argomenti da trattare.

19.3 La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a cura del Presidente a mezzo comunicazione scritta  contenente il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a ciascun Associato nel domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno trenta giorni prima dell'adunanza. In caso di comprovata urgenza, la convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere inviata fino a dieci giorni prima.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche il giorno successivo.

19.4 L’Assemblea, oltre che presso la sede sociale, potrà essere convocata nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

19.5 L’Assemblea sarà comunque valida, ancorché non convocata con le formalità di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i gli Associati e vi intervengano tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 20 - QUORUM

20.1 L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. L’Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti o rappresentati.

20.2 L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati.

20.3 Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione dell’Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

20.4 Quando si tratta di deliberare emendamenti al presente Statuto necessari per adeguarlo ad intervenuti obblighi di legge, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati.

20.5 Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21 - INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA

21.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

21.2 Gli Associati che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Associati mediante delega scritta; ciascun Associato può rappresentarne al massimo un altro. L’Associato non può farsi rappresentare dai soggetti indicati dall'art. 2372, 4° comma c.c.

21.3 Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 22 - MODALITA’ DI VOTO

22.1 Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà comunque procedersi a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli Associati presenti o rappresentati.

22.2 Le elezioni alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. A parità di voti prevarrà l'anzianità di Associato e, in via subordinata, quella di età.

Art. 23 - SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

23.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure da altro Associato designato dall'Assemblea.

23.2 Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione e la legale costituzione dell’Assemblea stessa, ed in generale il diritto degli Associati a parteciparvi e ad esprimere il voto.

23.3 Il Presidente, su designazione dell’Assemblea nomina un segretario, anche non  Associato e, se del caso, due scrutatori; non si dà luogo alla nomina del segretario quando il verbale - nei casi di Legge o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno - viene redatto da un  notaio.

23.4 Le deliberazioni dell’Assemblea sono formalizzate a mezzo di verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 24 - PRESIDENTE

24.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi o in giudizio e dispone del potere di firma sociale.

24.2 Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

24.3 Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa; egli coordina lo svolgimento organico ed unitario delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna l’Associazione; sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.

24.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO

25.1 Il Consiglio Direttivo, composto da soli Associati, è così formato:

a)     Presidente dell’Associazione;

b)    sei Consiglieri, di cui almeno uno eletto fra i Direttori di Scuola di Paracadutismo, che ne rappresenta la specifica categoria.

25.2 Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente dell’Associazione, nomina tra i suoi membri il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo.

25.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

25.4 Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; salvo quanto previsto ai precedenti artt. 7.2, 11.1 c), 11.1 d) le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

25.5 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

25.6 In caso di vacanza, subentra nella carica di Consigliere il primo dei non eletti in possesso dei requisiti previsti. Qualora la condizione non sussista, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvede alla nomina. Il nuovo membro rimane in carica fino al completamento del biennio.

25.7 Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio e la convocazione dell’Assemblea per nuove elezioni, entro quarantacinque giorni.

Art. 26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

26.1 Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a)     cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea, la straordinaria amministrazione;

b)    formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;

c)     predispone le relazioni da presentare all’Assemblea sull'attività svolta;

d)    predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea;

e)     convoca l’Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria;

f)      propone all'approvazione dell’Assemblea eventuali Regolamenti o modifiche dello Statuto;

g)    attua le deliberazioni dell’Assemblea;

h)    delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Associati;

i)      stabilisce le quote che gli Associati versano annualmente;

j)      decide su modalità ed ammontare di eventuali rimborsi spese;

k)     delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

l)      nomina e revoca collaboratori, commissioni o comitati preposti alle varie attività;

m)   stipula eventuali accordi con Enti o privati;

n)    delibera sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;

o)    adotta le altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione.

Art. 27 - GIUNTA ESECUTIVA

27.1 La Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composta da:

a)     Presidente dell’Associazione;

b)    Vice Presidente dell’Associazione;

c)     Segretario Amministrativo.

27.2 La Giunta si riunisce ogni qualvolta i componenti ne ravvisino la necessità; provvede a trattare affari correnti e pratiche di ordinaria amministrazione, nonché quelle affidatele dal Consiglio Direttivo.

27.3 Le deliberazioni adottate in via d’urgenza dalla Giunta devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 28 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

28.1 Il Collegio dei Sindaci Revisori è il massimo organo di controllo amministrativo dell’Associazione.

28.2 E’ formato da Associati e composto da un Presidente e due membri, sulla base dei suffragi ottenuti in sede di elezione; dura in carica due anni. Il Presidente assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

28.3 Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’attenta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei documenti contabili. Accerta almeno ogni sei mesi la situazione patrimoniale e di cassa, revisiona il rendiconto economico e finanziario.

28.4 Il Collegio ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo alla corretta applicazione delle regole e dei principi contabili.

28.5 Le attività e gli atti del Collegio dei Sindaci Revisori devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

Art. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

29.1 Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante dell’Associazione.

29.2 E’ formato da Associati autorevoli per prestigio e qualità morali e composto da un Presidente e due membri, sulla base dei suffragi ottenuti in sede di elezione; dura in carica due anni.

29.3 Ha poteri di richiamo nei confronti di Organi dell’Associazione o singoli Associati ed è competente a giudicare e deliberare sui reclami degli Associati avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 - LIBRI SOCIALI

Art. 30.1 Fatti salvi gli eventuali ulteriori obblighi di legge, i Libri Sociali sono:

a)     Libro degli Associati;

b)    Libro dei Verbali delle Assemblee;

c)     Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

d)    Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;

e)     Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri;

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - TRASFORMAZIONE

31.1 L’Assemblea, in sessione straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 20.3, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e per gli effetti di cui alla Legge 18 febbraio 1983, n. 50.

Art. 32 - SCIOGLIMENTO

32.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in sessione straordinaria, con la maggioranza prevista all’art. 20.3 e comunque secondo le norme del Codice Civile; con la medesima maggioranza l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi

32.2 In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 33 - CLAUSOLA ARBITRALE

33.1 Qualunque controversia insorgesse fra gli Associati, sia fra di loro sia fra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’applicazione del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti interni, sarà devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale che giudicherà e procederà quale amichevole compositore.

33.2 Detto Collegio sarà composto da tanti Arbitri quante sono le parti in contesa, nominati da queste, e da un ulteriore Arbitro, con funzioni di Presidente, nominato dai predetti; in difetto di tale nomina entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avviso raccomandato con il quale una delle Parti abbia fatto la propria dichiarazione di nomina, il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente del Tribunale ove ha luogo la sede sociale, su richiesta della Parte più diligente. Con le stesse modalità dovrà essere nominato un altro Arbitro qualora il Collegio, compreso il Presidente, sia in numero pari di membri.

33.3 Gli Arbitri decideranno secondo equità senza l’osservanza di speciali formalità e procedure ed emetteranno decisioni scritte sommariamente motivate. Le loro decisioni vengono fin da ora riconosciute dagli Associati come manifestazione della loro stessa volontà.

33.4 Non potranno essere deferite al Collegio arbitrale le decisioni di vertenze in materie per le quali il deferimento agli arbitri è vietato dalla Legge.

Art. 34 - EMENDAMENTI

34.1 Gli emendamenti al presente Statuto possono essere proposti dal Consiglio Direttivo oppure da un terzo degli Associati e, in generale, devono essere approvati dall’Assemblea in sessione straordinaria con le maggioranze previste all’art. 20.2; sono però fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 20.3 e 20.4.

Art. 35 - RINVIO

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile e le disposizioni normative vigenti che regolano l’Associazionismo sociale, sportivo, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza.

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