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STATUTO
della
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI PARACADUTISMO (A.I.P.)
TITOLO PRIMO
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 - DENOMINAZIONE
1.1 E’ costituita,
con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37,
38 del Codice Civile ed al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, una
Associazione Sportiva denominata: “ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI PARACADUTISMO”.
1.2 La sigla dell’Associazione
è: “A.I.P.”
Art. 2 - SEDE
2.1 La sede sociale
viene stabilita in Italia dall’Assemblea degli Associati riunita in sessione
ordinaria, ogni due anni.
2.2 Potranno essere
istituite o soppresse, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi secondarie
o sezioni, sia in Italia che all’estero.
Art. 3 - DURATA
3.1 La durata
dell’Associazione è indeterminata.
3.2 L’Associazione
non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’Assemblea
degli Associati.
Art. 4 - SCOPO SOCIALE
4.1 L’Associazione
non ha scopo di lucro; è apartitica, apolitica ed aconfessionale, senza discriminazioni
razziali o sociali.
4.2 Ha per scopo:
a) il patrocinio
degli Associati e la tutela dei loro interessi;
b) l’approfondimento
degli studi e delle tecniche nel campo didattico e sportivo, sia agonistico
che non agonistico;
c) la verifica
e l’incremento delle condizioni di sicurezza nella pratica del paracadutismo
fin dalle fasi addestrative;
d) la redazione di
proposte di aggiornamento alle normative da inoltrare agli Enti competenti,
con la disponibilità di una qualificata e concreta collaborazione;
e) la promozione
di aggiornamenti professionali, avvalendosi anche di eventuali collegamenti
con organismi esteri equivalenti o similari;
f) l’arricchimento
delle capacità didattiche degli Associati, attraverso una periodica informazione
tendente anche alla standardizzazione delle modalità operative.
Art. 5 - OGGETTO SOCIALE
5.1 L'associazione
potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento
dello scopo sociale, ed in particolare, a titolo esemplificativo, potrà:
a) intraprendere
iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
b) patrocinare, promuovere,
organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
c) patrocinare,
promuovere, organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive riservati o meno
ai propri Associati;
d) pubblicare periodici
o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la
pubblicazione, la riproduzione e la diffusione di propri volumi, testi e circolari
riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto sociale;
e) realizzare
e diffondere propri audiovisivi, fotografie, gadgets ed ogni altro oggetto o
supporto necessario al perseguimento dello scopo sociale, curandone la distribuzione
sia in proprio che tramite altri soggetti;
f) realizzare
ed utilizzare siti Internet e qualsiasi altro strumento multimediale.
5.2 L’Associazione
potrà inoltre strutturarsi in settori di attività sportiva disciplinati da specifici
Regolamenti organici.
5.3 L’Associazione
esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai
competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione
Sportiva o Sociale cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività
svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati
nel presente Statuto.
TITOLO SECONDO
DEGLI ASSOCIATI
Art. 6 - ASSOCIATI
6.1 Possono essere
Associati dell’Associazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione,
ne condividano ed accettino lo scopo e le modalità di attuazione, ne rispettino
lo Statuto e gli eventuali Regolamenti e partecipino alla vita associativa portando
con continuità il loro contributo personale, tecnico, culturale ed economico.
6.2 Gli Associati,
in numero indeterminato, possono essere ammessi qualora siano:
a) istruttori
di paracadutismo titolari di qualifica di Istruttore di Paracadutismo (I.P.),
riconosciuta dal Ministero dei Trasporti ed in esercizio;
b) paracadutisti
titolari di Certificazione Speciale (C.S.) Pilota Tandem (P.T.) o Accelerated
Free Fall (A.F.F.) in esercizio, anche se non in possesso dell’abilitazione
di I.P. di cui al precedente punto a);
c) direttori
di Scuola di Paracadutismo (S.P.) che siano in possesso dell’abilitazione di
I.P. in esercizio, di cui al precedente punto a);
d) titolari di qualifica
di I.P. non più in esercizio per raggiunti limiti di età, che siano stati Associati
gli ultimi tre anni precedenti il suddetto limite.
Art. 7 - AMMISSIONE
7.1 Chi desidera
divenire Associato deve:
a) presentare
domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte la modulistica
appositamente predisposta;
b) accettare ed impegnarsi
a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti dell’Associazione;
c) impegnarsi
a prestare la propria opera, collaborazione e competenza per il conseguimento
dello scopo sociale;
d) versare la quota
associativa prevista per l’anno sociale in corso.
7.2 Sull’accoglimento
della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei componenti, dopo accertata l’esistenza dei requisiti prescritti, dandone
immediata comunicazione all’interessato.
7.3 La decisione
del Consiglio Direttivo è insindacabile.
Art. 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
8.1 La qualità
di Associato dà diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e dei vantaggi
derivanti dall’appartenenza ad essa; espressamente si esclude la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
8.2 Ogni Associato
che abbia raggiunto la maggiore età esercita il diritto di voto, in particolare
per:
a) l’approvazione
e le modificazioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti;
b) l’elezione degli
Organi direttivi dell’Associazione.
8.3 Ogni Associato
può esprimere un solo voto.
8.4 Ogni Associato
ha diritto di prendere visione dei Libri Sociali.
Art. 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI
9.1 Ogni Associato
ha il dovere di:
a) rispettare
il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti dell’Associazione;
b) comportarsi nella
pratica dell’attività sportiva e didattica secondo le disposizioni emanate dall’Associazione;
c) difendere
in campo sportivo e nella vita civile il buon nome dell’Associazione;
d) osservare le regole
dettate dagli Enti cui l’Associazione eventualmente aderisce od è affiliata.
Art. 10 - RECESSO, DECADENZA,
ESCLUSIONE
10.1 Gli Associati cessano di
appartenere all’Associazione per:
a) dimissioni
volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo; chi recede
dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio;
b) morosità nel pagamento
delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) perdita
dei requisiti previsti per l’ammissione;
d) ripetute violazioni
del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti dell’Associazione;
e) aver commesso
azioni disonorevoli entro o fuori dall’Associazione o che ne compromettano il
buon nome o che costituiscano ostacolo al buon funzionamento dell’Associazione
stessa.
10.2 Nei casi sub b) e c) il
Consiglio Direttivo accerta il verificarsi della condizione e, dopo aver invitato
l’Associato a regolarizzare la sua posizione, in caso di inazione o impossibilità,
ne pronuncia la decadenza.
10.3 Nei casi sub d) ed e), valutata
la gravità dei comportamenti tenuti, possono essere presi i provvedimenti di
cui al successivo articolo 11.
Art. 11 - SANZIONI
11.1 Nei confronti degli Associati
possono essere presi i seguenti provvedimenti:
a) richiamo
verbale da parte del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo;
b) censura scritta
da parte del Consiglio Direttivo;
c) sospensione
dalle attività dell’Associazione per un periodo non superiore ad un anno, deliberata
da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, a scrutinio segreto;
d) esclusione dall’Associazione,
deliberata da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei
componenti, a scrutinio segreto.
11.2 Le violazioni che prevedono
i provvedimenti sub b), c) e d) dovranno essere contestate per iscritto.
L’associato ha cinque giorni di tempo - o comunque il maggior tempo previsto
dalle normative vigenti - dal ricevimento delle contestazioni per presentare
le proprie controdeduzioni; in mancanza, o qualora vengano giudicate insufficienti,
potranno essere presi i provvedimenti di cui al precedente punto 11.1.
Art. 12 - COMUNICAZIONI
12.1 Le comunicazioni sociali
saranno validamente effettuate quando indirizzate all’indirizzo risultante dal
Libro Soci.
TITOLO TERZO
DEL PATRIMONIO
Art. 13 - PATRIMONIO
13.1 Il patrimonio dell’Associazione
è costituito:
a) dalle quote
associative;
b) dalle erogazioni
conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, da Enti
Locali Territoriali e da altri enti pubblici e/o privati;
c) da entrate
derivanti da eventuali lasciti, donazioni e atti di liberalità;
d) dai proventi derivanti
dalle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle
gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione.
13.2 Le entrate di cui sopra
devono essere depositate presso le Poste oppure presso un Istituto di Credito
scelto dal Consiglio Direttivo, su un conto intestato al Presidente.
Art. 14 - QUOTE
14.1 La quota associativa annuale
deve essere versata nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
14.2 La quota associativa è intrasmissibile
e non rivalutabile.
Art. 15 - ESERCIZIO SOCIALE
15.1 L’esercizio sociale e l’esercizio
finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.
Art. 16 - RENDICONTO
16.1 Alla fine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario,
previo esatto inventario, entrambi da compilarsi con criteri di oculata prudenza.
16.2 Il rendiconto e l’inventario
debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni
prima della convocazione dell’Assemblea.
16.3 Durante la sua vita l’Associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione
non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione
delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.
TITOLO QUARTO
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 17 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
17.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
Generale degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio
Direttivo;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Collegio
dei Sindaci Revisori;
f) il
Collegio dei Probiviri.
17.2 Nessuna carica è retribuita;
il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire il rimborso delle spese sostenute
dagli Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto
dell'Associazione.
Art. 18 - ASSEMBLEA GENERALE
18.1 L’Assemblea Generale degli
Associati è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione; essa
regola la vita associativa ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.
18.2 L’Assemblea ordinaria è
convocata dal Consiglio Direttivo:
a)
ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione
del rendiconto economico e finanziario;
b)
per discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio
Direttivo;
c)
per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Presidente
del Collegio Sindacale e dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
d)
per la determinazione della sede sociale;
e)
per deliberare, nei limiti del presente Statuto, sull’indirizzo generale
delle attività e della gestione dell’Associazione ed in genere per la trattazione
di tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale che sono di sua
competenza e che sono stati posti all'ordine del giorno.
18.3 L’Assemblea straordinaria
è convocata dal Consiglio Direttivo e, oltre alle altre competenze riservatele
dal presente Statuto, delibera in merito a:
a) approvazione
di eventuali Regolamenti interni;
b) adesione o affiliazione
ad altri Enti (Associazioni, Federazioni, Comitati, ecc.);
c) adesione
o affiliazioni di altri Enti all’Associazione.
18.3 L'Assemblea potrà anche
deliberare sull’eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
Art. 19 - CONVOCAZIONE
19.1 Il Consiglio Direttivo potrà
convocare l’Assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.
19.2 L’Assemblea dovrà inoltre
essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo
degli Associati, oppure dal Collegio Sindacale, e sia in tale domanda indicato
l’elenco degli argomenti da trattare.
19.3 La convocazione dell'Assemblea,
tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a cura del Presidente a mezzo
comunicazione scritta contenente il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a ciascun Associato nel domicilio
risultante dal libro dei Soci, almeno trenta giorni prima dell'adunanza. In
caso di comprovata urgenza, la convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà
essere inviata fino a dieci giorni prima.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda
convocazione che potrà essere tenuta anche il giorno successivo.
19.4 L’Assemblea, oltre che presso
la sede sociale, potrà essere convocata nel luogo di volta in volta indicato
nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
19.5 L’Assemblea sarà comunque
valida, ancorché non convocata con le formalità di cui sopra, qualora siano
presenti o rappresentati tutti i gli Associati e vi intervengano tutti gli Amministratori
ed i componenti del Collegio Sindacale.
Art. 20 - QUORUM
20.1 L’Assemblea ordinaria è
valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la
metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli Associati presenti o rappresentati. L’Assemblea ordinaria, tanto in prima
che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta degli Associati
presenti o rappresentati.
20.2 L’Assemblea straordinaria
delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli
Associati; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà
più uno degli Associati.
20.3 Quando si tratta di deliberare
sullo scioglimento, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla
trasformazione dell’Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione,
le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria devono essere prese con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
20.4 Quando si tratta di deliberare
emendamenti al presente Statuto necessari per adeguarlo ad intervenuti obblighi
di legge, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno
un terzo degli Associati.
20.5 Le deliberazioni prese in
conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli Associati
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 21 - INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA
21.1 Nell'Assemblea hanno diritto
di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci e che siano in regola con
il versamento delle quote associative.
21.2 Gli Associati che per qualsiasi
motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di
farsi rappresentare soltanto da altri Associati mediante delega scritta; ciascun
Associato può rappresentarne al massimo un altro. L’Associato non può farsi
rappresentare dai soggetti indicati dall'art. 2372, 4° comma c.c.
21.3 Non è ammesso il voto per
corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Art. 22 - MODALITA’ DI VOTO
22.1 Le modalità delle votazioni
saranno stabilite dall'Assemblea.
Dovrà comunque procedersi a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta
almeno un quarto degli Associati presenti o rappresentati.
22.2 Le elezioni alle cariche
sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a scrutinio segreto
e a maggioranza relativa. A parità di voti prevarrà l'anzianità di Associato
e, in via subordinata, quella di età.
Art. 23 - SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
23.1 L'Assemblea è presieduta
dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente
oppure da altro Associato designato dall'Assemblea.
23.2 Spetta al Presidente dell’Assemblea
constatare la regolarità della convocazione e la legale costituzione dell’Assemblea
stessa, ed in generale il diritto degli Associati a parteciparvi e ad esprimere
il voto.
23.3 Il Presidente, su designazione
dell’Assemblea nomina un segretario, anche non Associato e, se del caso, due
scrutatori; non si dà luogo alla nomina del segretario quando il verbale - nei
casi di Legge o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno - viene
redatto da un notaio.
23.4 Le deliberazioni dell’Assemblea
sono formalizzate a mezzo di verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea,
dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 24 - PRESIDENTE
24.1 Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi o in giudizio e dispone del
potere di firma sociale.
24.2 Egli convoca e presiede
il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.
24.3 Il Presidente è responsabile
del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in
nome e per conto dell’Associazione stessa; egli coordina lo svolgimento organico
ed unitario delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che
impegna l’Associazione; sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed
economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
24.4 In caso di assenza o impedimento
è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Art. 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO
25.1 Il Consiglio Direttivo,
composto da soli Associati, è così formato:
a) Presidente
dell’Associazione;
b) sei Consiglieri,
di cui almeno uno eletto fra i Direttori di Scuola di Paracadutismo, che ne
rappresenta la specifica categoria.
25.2 Il Consiglio Direttivo,
sentito il parere del Presidente dell’Associazione, nomina tra i suoi membri
il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo.
25.3 Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno
una volta ogni quattro mesi.
Il Presidente può invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle
materie da trattare.
25.4 Le riunioni sono valide
con la presenza della metà più uno dei componenti; salvo quanto previsto ai
precedenti artt. 7.2, 11.1 c), 11.1 d) le deliberazioni vengono assunte a maggioranza
dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
25.5 I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
25.6 In caso di vacanza, subentra
nella carica di Consigliere il primo dei non eletti in possesso dei requisiti
previsti. Qualora la condizione non sussista, il Presidente, sentito il Consiglio
Direttivo, provvede alla nomina. Il nuovo membro rimane in carica fino al completamento
del biennio.
25.7 Le dimissioni della maggioranza
dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio e la convocazione
dell’Assemblea per nuove elezioni, entro quarantacinque giorni.
Art. 26 - COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
26.1 Il Consiglio Direttivo esercita
le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) cura il
raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso
l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti
dal presente Statuto all’Assemblea, la straordinaria amministrazione;
b) formula il programma
annuale da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
c) predispone
le relazioni da presentare all’Assemblea sull'attività svolta;
d) predispone annualmente
il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea;
e) convoca
l’Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria;
f) propone
all'approvazione dell’Assemblea eventuali Regolamenti o modifiche dello Statuto;
g) attua le deliberazioni
dell’Assemblea;
h) delibera sulle
domande di ammissione dei nuovi Associati;
i) stabilisce
le quote che gli Associati versano annualmente;
j) decide
su modalità ed ammontare di eventuali rimborsi spese;
k) delibera
l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
l) nomina
e revoca collaboratori, commissioni o comitati preposti alle varie attività;
m) stipula eventuali accordi
con Enti o privati;
n) delibera sui provvedimenti
disciplinari nei confronti degli Associati;
o) adotta le altre
deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione.
Art. 27 - GIUNTA ESECUTIVA
27.1 La Giunta Esecutiva è l’organo
esecutivo dell’Associazione ed è composta da:
a) Presidente
dell’Associazione;
b) Vice Presidente
dell’Associazione;
c) Segretario
Amministrativo.
27.2 La Giunta si riunisce ogni
qualvolta i componenti ne ravvisino la necessità; provvede a trattare affari
correnti e pratiche di ordinaria amministrazione, nonché quelle affidatele dal
Consiglio Direttivo.
27.3 Le deliberazioni adottate
in via d’urgenza dalla Giunta devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione utile.
Art. 28 - COLLEGIO DEI SINDACI
REVISORI
28.1 Il Collegio dei Sindaci
Revisori è il massimo organo di controllo amministrativo dell’Associazione.
28.2 E’ formato da Associati
e composto da un Presidente e due membri, sulla base dei suffragi ottenuti in
sede di elezione; dura in carica due anni. Il Presidente assiste alle riunioni
del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
28.3 Il Collegio dei Sindaci
Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’attenta
applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei documenti contabili.
Accerta almeno ogni sei mesi la situazione patrimoniale e di cassa, revisiona
il rendiconto economico e finanziario.
28.4 Il Collegio ha il potere
di richiamare il Consiglio Direttivo alla corretta applicazione delle regole
e dei principi contabili.
28.5 Le attività e gli atti del
Collegio dei Sindaci Revisori devono risultare da apposito libro dei verbali,
tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.
Art. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
29.1 Il Collegio dei Probiviri
è il massimo organo giudicante dell’Associazione.
29.2 E’ formato da Associati
autorevoli per prestigio e qualità morali e composto da un Presidente e due
membri, sulla base dei suffragi ottenuti in sede di elezione; dura in carica
due anni.
29.3 Ha poteri di richiamo nei
confronti di Organi dell’Associazione o singoli Associati ed è competente a
giudicare e deliberare sui reclami degli Associati avverso i provvedimenti disciplinari
adottati dal Consiglio Direttivo.
Art. 30 - LIBRI SOCIALI
Art. 30.1 Fatti salvi gli eventuali
ulteriori obblighi di legge, i Libri Sociali sono:
a) Libro degli
Associati;
b) Libro dei Verbali
delle Assemblee;
c) Libro dei
Verbali del Consiglio Direttivo;
d) Libro dei Verbali
del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Libro dei
Verbali del Collegio dei Probiviri;
TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 31 - TRASFORMAZIONE
31.1 L’Assemblea, in sessione
straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 20.3, potrà deliberare
la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi della Legge
23 marzo 1981, n. 91 e per gli effetti di cui alla Legge 18 febbraio 1983, n.
50.
Art. 32 - SCIOGLIMENTO
32.1 Lo scioglimento dell’Associazione
è deliberato dall’Assemblea in sessione straordinaria, con la maggioranza prevista
all’art. 20.3 e comunque secondo le norme del Codice Civile; con la medesima
maggioranza l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone
i poteri e gli eventuali compensi
32.2 In caso di scioglimento,
il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Art. 33 - CLAUSOLA ARBITRALE
33.1 Qualunque controversia insorgesse
fra gli Associati, sia fra di loro sia fra alcuni di essi e l’Associazione,
in dipendenza dell’applicazione del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti
interni, sarà devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale che giudicherà
e procederà quale amichevole compositore.
33.2 Detto Collegio sarà composto
da tanti Arbitri quante sono le parti in contesa, nominati da queste, e da un
ulteriore Arbitro, con funzioni di Presidente, nominato dai predetti; in difetto
di tale nomina entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avviso raccomandato
con il quale una delle Parti abbia fatto la propria dichiarazione di nomina,
il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente del Tribunale ove ha luogo
la sede sociale, su richiesta della Parte più diligente. Con le stesse modalità
dovrà essere nominato un altro Arbitro qualora il Collegio, compreso il Presidente,
sia in numero pari di membri.
33.3 Gli Arbitri decideranno
secondo equità senza l’osservanza di speciali formalità e procedure ed emetteranno
decisioni scritte sommariamente motivate. Le loro decisioni vengono fin da ora
riconosciute dagli Associati come manifestazione della loro stessa volontà.
33.4 Non potranno essere deferite
al Collegio arbitrale le decisioni di vertenze in materie per le quali il deferimento
agli arbitri è vietato dalla Legge.
Art. 34 - EMENDAMENTI
34.1 Gli emendamenti al presente
Statuto possono essere proposti dal Consiglio Direttivo oppure da un terzo degli
Associati e, in generale, devono essere approvati dall’Assemblea in sessione
straordinaria con le maggioranze previste all’art. 20.2; sono però fatte salve
le disposizioni di cui agli artt. 20.3 e 20.4.
Art. 35 - RINVIO
35.1 Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile e le disposizioni
normative vigenti che regolano l’Associazionismo sociale, sportivo, culturale
e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti
di appartenenza.
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