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Art.1
Applicabilità
Le disposizioni
del presente regolamento sono applicabili all'attività di lancio effettuata
da paracadutisti titolari di licenza in esercizio ai sensi degli artt. 11. 20.
27 e 59 del DPR 566/88 e del D.M. 467 T del 25.6.1992, o di licenze estere di
cui all'art. 23 del DPR 566/88.
A decorrere
dalla data di entrata in vigore di cui all'art. 19, per l'attività di cui al
precedente comma, non sono più applicabili le disposizioni di cui al D.M. 467
T del 25.6.1992 Titolo I Sezione 1 paragrafi 1.6 e 1.7. Tali paragrafi restano
in vigore per quanto applicabile alle attività che continuano ad essere disciplinate
dal citato D.M..
Il presente
regolamento non disciplina i requisiti tecnici ed operativi relativi agli aeromobili
ed alle operazioni di volo.
Art. 2
Definizioni
Lanci tandem: Sono denominati ''tandem"
i lanci con paracadute biposto; uno dei paracadutisti e denominato pilota Tandem"
(PT) e 1'altro ''passeggero".
Lanci agonistici: Sono agonistici i lanci effettuati
nell'ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali
oppure a specifici regolamenti di gara.
Lanci da alta
quota: Sono definiti da alta quota
i lanci oltre FL 150.
Lanci Speciali: sono denominati lanci speciali
le seguenti tipologie di lancio: lanci tandem, lanci agonistici, lanci di pubblico
spettacolo, lanci con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri
da corsi o specchi d'acqua pericolosi, lanci notturni, lanci da alta
quota.
Lanci ordinari: sono denominati ordinari i lanci
che non rientrano nella definizione di lanci speciali,
Ostacoli pericolosi: sono classificati ostacoli pericolosi;
linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con
caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto aree di
parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, livelli orografici
significativi e dirupi.
Art.3
Autonomia di esercizio
della licenza
Nell'esercizio
delle attività consentite dalla licenza il paracadutista e autonomo, nel rispetto
delle normative applicabili, ed è in ogni caso 1'unico responsabile in ordine
a quanto segue:
a) regolarità
dei propri documenti e certificazioni;
b) persistenza
delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate in sede di visita medica,
salvo il disposto dell’art. 32 del DPR 566/88;
c) idoneità
ed efficienza del proprio equipaggiamento ed abbigliamento;
d) rispetto
delle istruzioni e limitazioni operative fornite dal costruttore dell'equipaggiamento
utilizzato;
e) scelta
ed uso di eventuali sistemi e dispositivi ausiliari;
f) idoneità
delle condizioni meteorologiche;
g) idoneità
del proprio punto di lancio;
h) idoneità
dell'area di atterraggio;
i) tecniche
di lancio applicate, subordinatamente al possesso delle rispettive certificazioni
di idoneità a tecniche speciali in esercizio ove previste;
j) violazioni
delle normative.
Art. 4
Equipaggiamento da
lancio
E' prescritto
l'utilizzo di quanto segue:
a) paracadute
principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema
di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente
mediante collegamento con l'aeromobile o metodi equivalenti,
b) paracadute
ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato
di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista,
provvisto di certificazione secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure,
secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese ove la licenza e stata
rilasciata.
c) imbracatura
idonea all'installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo
tutto dietro.
d) altimetro
ottico.
e) altimetro
acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera.
f) casco
protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione
similari.
Art. 5
Allenamento alle
procedure di sgancio
II paracadutista
deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio, almeno una prova
con esito favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura
dell'ausiliario all'imbracatura sospesa. Tale prova deve essere convalidata
sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo.
Art. 6
Condizioni di lancio
Non è consentito
effettuare lanci:
a) al di
fuori degli spazi aerei autorizzati;
b) nelle
nubi o attraverso le stesse;
c) quando
la visibilità in volo o la distanza dalle nubi è inferiore a quella indicata
nella tabella seguente:
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QUOTA
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VISIBILITA'
IN VOLO
|
Distanza
dalle nubi
|
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minore
o uguale a 1.200 ft
rispetto
al suolo (AGL)
|
5Km
|
sotto:
500 ft
sopra:
1000 ft orizzontale: 2000 ft
|
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maggiore
di 1.200 ft rispetto al suolo e minore di 10.000 ft rispetto al livello
del mare (MSL)
|
5Km
|
sotto:500
ft
sopra:1000ft
orizzontale:
2000 ft
|
|
maggiore
di 1.200 ft rispetto al suolo e maggiore o uguale a 10.000 ft piedi rispetto
al livello del mare (MSL)
|
8Km
|
sotto:
1000ft
sopra:
1000ft
orizzontale:
2 Km
|
Art. 7
Limitazioni
II dispositivo
di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori
a 2.500 ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute
principale a quote superiori a 6000 ft/1.800 m deve essere preventivamente notificato
al comandante dell'aeromobile.
Art.8
Libretto dei lanci
a) Sono
riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana
ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del paracadutista nonché
i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località, tipo di aeromobile,
tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi
Edizione
1 - novembre 2000 Pag.3 di 9
di caduta
libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in atterraggio,
note, convalida.
b) Sono
riconosciuti i lanci convalidati da:
1) istruttori
di Paracadutismo (IP) in esercizio;
2) direttori
di Scuole di Paracadutismo autorizzate;
3) Giudici
e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali;
4) figure
similari di enti esteri equivalenti.
Art. 9
Certificati di idoneità
psicofisica
Oltre ai
certificati rilasciati dagli organi citati all’art. 27 del DPR 566/88 e salvo
il disposto dell'art. 36, sono riconosciuti i certificati rilasciati da Ospedali
Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione Medico Sportiva
Italiana.
Art.10
Assicurazione
E’ prescritta
la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in
aria ed al suolo, e verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute
biposto (tandem), mediante polizza individuale con massimale unico minimo di
Lire due miliardi per sinistro; a partire dal 30 settembre 2000, il valore è
aggiornato automaticamente ogni due anni per una percentuale non inferiore all’indice
ISTAT, rilevato al 30 settembre del biennio precedente.
Art, 11
Responsabili di lancio
(RL) a bordo dell'aeromobile
a) Nelle
operazioni di volo relative ai lanci, il comandante dell'aeromobile riconosce
quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile
delle operazioni di lancio, denominato Responsabile di Lancio (RL).
b) Se non
diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da
paracadutisti in possesso di Licenza di Paracadutista in esercizio.
c) I paracadutisti a bordo concordano, ed all'imbarco notificano verbalmente
al comandante dell’aeromobile, chi fra essi espleta le funzioni di RL.
Art.12
Disciplina di esercizio
in lanci speciali
Nei lanci speciali valgono
le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, integrate dalle disposizioni
contenute negli articoli che seguono.
Art.13
Lanci tandem
a) Il Pilota
Tandem deve essere provvisto della specifica certificazione di idoneità
a tecnica speciale "Pilota Tandem" in esercizio, o equivalente estera
qualora titolare di licenza estera; egli è 1'unico responsabile della preparazione
del proprio passeggero e delle operazioni connesse al lancio;
b) II passeggero
è a tutti gli effetti un terzo trasportato e non necessita di titoli o di certificazioni
paracadutistiche; qualora non sia già paracadutista deve sottoscrivere una domanda
di partecipazione in carta libera conforme al modello in allegato, con assenso
di chi esercita la potestà dei genitori se minore;
c) I lanci
tandem quale passeggero non sono computabili ai fini del rilascio, rinnovo.
reintegrazione o mantenimento m esercizio. di titoli o certificazioni paracadutistiche;
d) I paracadute
principale ed ausiliario devono essere entrambi di tipo planante, atti a garantire
1'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza utilizzo
dei comandi di manovra;
e) L'azione
di apertura del paracadute principale va effettuata a quote non inferiori a
4.000 ft/l.200 m AGL;
f) L'effettuazione
in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata
al consenso preventivo del Pilota Tandem.
g) Non è
consentito effettuare lanci tandem con passeggero sprovvisto di licenza:
• quando
l'area di atterraggio è a meno di 100 metri da ostacoli pericolosi;
• con atterraggio
intenzionale in acqua;
• quando
1'area di atterraggio non 6 visibile;
• in presenza
di vento superiore a 7 m/s (14 kts);
• di notte;
• da alta
quota, come definito negli articoli 2 e 18;
• quale
operatore foto/cine/video.
Art. 14
Lanci agonistici
Nei lanci
agonistici è prescritta la presenza al suolo di:
a) radio
di collegamento con l'aeromobile;
b) mezzi
idonei a segnalare ai paracadutisti l’area di atterraggio ed il vento
al suolo;
c) un paracadutista
con licenza addetto alle segnalazioni e comunicazioni;
d) una cassetta
di pronto soccorso;
e) una persona
in grado di prestare il primo soccorso;
f) disponibilità
di mezzi telefonici nelle adiacenze dell'area di atterraggio per richieste
di soccorso.
Art. 15
Lanci di pubblico spettacolo
a)L'area
di atterraggio, quando non coincidente con un’area sede di attività di Scuola
di Paracadutismo, è definita di Primo Livello qualora sia ubicata ai margini
oppure all'esterno di centri abitati, abbia raggio di almeno 25 metri liberi
da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli limitrofi si presentino
con elevazione non superiore a 25 gradi rispetto al centro dell'area; è definita
di Secondo Livello qualora non sussistano uno o più dei predetti requisiti;
b) Nei lanci
su aree di Primo Livello, nonché qualora sia previsto atterraggio intenzionale
in specchi d'acqua estesi, il paracadutista che espleta le funzioni di RL a
bordo deve possedere esperienza ed anzianità addestrativa non inferiori a quelle
di seguito indicate:
• essere
titolare da almeno 24 mesi di licenza di paracadutista in esercizio o
di titoli equivalenti riconosciuti;
• avere
effettuato non meno di 200 lanci con paracadute planante, di cui 30 negli ultimi
12 mesi.
c)Nei lanci
su aree di Secondo Livello ogni paracadutista deve possedere i predetti
requisiti, e deve essere equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario
entrambi di tipo planante;
E’ prescritta
la presenza al suolo di quanto prescritto per i lanci agonistici.
Art.16
Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, e lanci a meno
di 500 metri da corsi o specchi d’acqua pericolosi
a) Ogni
paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo al galleggiamento,
equipaggiato;
b) Qualora
non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua negli ultimi 12 mesi, il paracadutista
deve disporre di una certificazione rilasciata da una scuola di paracadutismo
da non oltre 3 mesi,
attestante
che e stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle
procedure dei lanci in acqua;
c) Qualora
sia previsto atterraggio intenzionale in acqua (eccettuate le piscine) o sulla
riva, per ogni paracadutista che si lancia nello stesso passaggio è prescritta
la disponibilità di un natante a motore, con due persone di equipaggio di cui
una in grado di entrare in acqua per assistere il paracadutista; negli altri
casi è prescritta la disponibilità di un natante per interventi di emergenza,
con equipaggio come sopra. Tutti i predetti paracadutisti devono essere al suolo
o sui natanti prima di effettuare nuovi lanci;
d) Per lanci
intenzionali in piscine, è richiesta la presenza di almeno due persone in grado
di assistere i paracadutisti in acqua;
e) Prima
di iniziare i lanci, il RL a bordo e tenuto a chiedere conferma al personale
al suolo della presenza dei mezzi prescritti, tramite radio od altri metodi
convenuti.
Art. 17
Lanci notturni
a) Qualora
non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve
disporre di una certificazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da
non oltre 3 mesi. attestante che e stato effettuato un addestramento propedeutico
al suolo in ordine alle procedura dei lanci notturni;
b) E’ prescritto
1'utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale
o planante;
c) Ogni
paracadutista deve essere provvisto di altimetro ottico, di congegno luminoso
anticollisione visibile nel raggio di due miglia nautiche in aria limpida ed
attivo nell'intero lancio, nonché di torcia elettrica qualora il predetto congegno
abbia intensità insufficiente alla visione dell'altimetro e del paracadute aperto;
d) Al suolo
e prescritta illuminazione di un’area di atterraggio avente raggio almeno 20
metri, nonché utilizzo di sistemi luminosi atti ad indicare direzione ed intensità
del vento;
e) Nei predetti
congegni e sistemi di illuminazione non è consentito 1'utilizzo di luci intermittenti,
stroboscopiche o mediante combustione a fiamma libera.
Art. 18
Lanci da alta quota
a) Qualora
non abbia effettuato lanci da alta quota negli ultimi 12 mesi, il paracadutista
deve disporre di una certificazione rilasciata da una scuola di paracadutismo
da non oltre 3 mesi, attestante che e stato effettuato un addestramento propedeutico
al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta quota;
b) Per lanci
oltre FL 150 ogni paracadutista deve avere disponibilità continuativa di
ossigeno sia a bordo che durante il lancio, con autonomia
sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto.
Art. 19
Entrata in vigore
Il presente
regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la data di emissione.
Art. 20
Norme transitorie
Fino ad
un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari
di licenza di paracadutista possono continuare ad effettuare lanci anche senza
aver effettuato la prova di cui all’art. 5; per tali lanci l’imbracatura deve
essere idonea all'installazione dei 2 paracadute e dei relativi accessori di
tipo tutto dietro e munita di vincolo di collegamento tra le bretelle del paracadute
principale ed il comando di apertura dell'ausiliario.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A LANCI CON PARACADUTE BIPOSTO (TANDEM) PER PASSEGGERI NON PARACADUTISTI
Io sottoscritto/a_________________________________sesso
(M) (F)
nato/a il
__________ a ________________________________
domiciliato
(via/n°) ___________________________tel. _____________
in (città)
___________________________provincia____ Stato_______
documento
identità n° _____________rilasciato da___________________
Con la presente
domando di partecipare a lanci con paracadute biposto in qualità di passeggero
trasportato.
Dichiaro
inoltre e convengo quanto segue:
1. CONOSCENZA
ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI
Confermo
di aver compreso che la partecipazione a lanci con paracadute è attività a rischio
da cui possono derivare infortuni o malattie anche senza colpa alcuna da parte
del paracadutista con cui viene effettuato il lancio, che il felice esito del
lancio dipende dal regolare funzionamento sia dell'aeromobile che dell'equipaggiamento
da lancio utilizzati, i quali tuttavia possono essere soggetti sia a guasti
che ad errori degli operatori; che la partecipazione ai lanci e sconsigliata
alle persone non in buone condizioni di salute o con terapie farmacologiche
in atto.
Accetto
liberamente i rischi connessi ai lanci in oggetto, inclusi i rischi derivanti
sia da difetti di progetto, fabbricazione o funzionamento dei mezzi ed equipaggiamenti
impiegati, sia da errori o negligenze degli operatori.
2. INFORMAZIONI
CIRCA LE MODALITA' DEI LANCI TANDEM
Confermo
di essere stato informato che il paracadutista con cui viene effettuato il lancio
è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. c dispone di
polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile sia verso
terzi che verso il proprio passeggero per Lire _____________ massimale unico;
che il paracadute è in regola con le vigenti norme di
certificazione
degli equipaggiamenti da lancio.
Luogo, data
firma leggibile
ASSENSO PER MINORE
Io sottoscritto/a__________________________________sesso
(M) (F)
nato/a il
___________ a ____________________________________
domiciliato
(via/n°) __________________________tel. ___________
in (città)
___________________________provincia____ Stato_______
documento
identità n° _____________rilasciato da ___________________
quale detentore
della potestà dei genitori sul sopranotato minore, con la presente assento alla
sua partecipazione ai lanci in oggetto.
Luogo, data firma
leggibile
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